la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  In  attesa  delle  modifiche  alla  legge-quadro  nazionale sul
turismo e della successiva approvazione della legge  regionale  sulle
strutture  di  promozione  turistica  regionale,  la  Regione, con la
presente legge, promuove e favorisce la realizzazione  di  iniziative
idonee ad incrementare il movimento turistico nel proprio territorio,
a  proporre  una unitaria immagine del Lazio sul mercato nazionale ed
internazionale ed a  stimolare  la  destagionalizzazione  del  flusso
turistico.