la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attesa delle modifiche alla legge-quadro nazionale sul turismo e della successiva approvazione della legge regionale sulle strutture di promozione turistica regionale, la Regione, con la presente legge, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative idonee ad incrementare il movimento turistico nel proprio territorio, a proporre una unitaria immagine del Lazio sul mercato nazionale ed internazionale ed a stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico.